REGOLAMENTO ACEBPB - Aceb_PugliaBasilicata

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2006-2024  ANNO XVIII        9 Aprile 2024
"Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo" (Galati 6:2)
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Chi siamo
 



     ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE - PUGLIA /BASILICATA

 

      Statuto/Regolamento
  

TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE REGIONALE: COSTITUZIONE E SCOPI
  
Costituzione
 
Art. 1
Le Chiese Evangeliche Battiste della Puglia e della Basilicata, aventi parte nell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), in conformità agli artt. 8 e 11 del Regolamento UCEBI, nell'intento di stimolare e raffor­zare la comunione fraterna/sorerna e l'aiuto reciproco e di potenziare l'opera di evangelizzazione nella zona, costituiscono l'Associazione de­nominata A.C.E.B./PB ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE DI PUGLIA E BASILICATA, con sede presso la residenza del Presidente in carica del Comitato.
L'Associazione si propone di operare in stretto collegamento con l'UCEBI e si riconosce come un'Associazione di zona, pre­vista dall'art. 12 lett. b) del R.U., in relazione all'art. 2 lett. b) del Patto costitutivo dell'UCEBI.
 
 
Fini
 
Art. 2
Oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, l'Associazione persegue i fini seguenti:
a)      assistere le chiese associate nell'opera di te­stimonianza evangelica, di diffusione della cultura battista, di solidarietà umana e coor­dinare le loro attività;
b)      organizzare nella zona incontri, convegni e attività comuni e creare, se del caso, organi­smi aventi lo scopo di evangelizzazione, istruzione e solidarietà umana;
c)       favorire e coordinare la cura della diaspora;
d)      rappresentare presso l'UCEBI le istanze co­muni a tutte le chiese battiste della zona; esprimere le loro esigenze sul piano orga­nizzativo e amministrativo; presentare all'UCEBI pareri, proposte e suggerimenti su argomenti di interesse comune; dare ese­cuzione alle decisioni assunte di concerto con il C.E. dell'Unione;
e)      progettare "Piani di evangelizzazione"  con apporto di missionari, evangelisti, cooptati ed assegnati dall'UCEBI in zona secondo le procedure dell'art. 33 b) del R.U.;
f)       collaborare, là dove è possibile, con altri Organismi ecclesiastici esistenti in zona, Chiese, Opere, Movimenti o Missioni ita­liane od estere;
g)      curare scambi di predicazione e attività dei ministeri locali nelle chiese e nei gruppi e coordinare il lavoro di cura pastorale (predicazione pastorale, studi biblici, visite, ecc.) nelle sedi pastorali vacanti;
h)       sostenere iniziative culturali, sociali e di solida­rietà fraterna, promosse anche da singole chie­se;
i)        promuovere seminari di studi eventualmente di concerto con il D.T. dell'UCEBI e/o con Organi­smi federativi, per predicatori e Visitatori locali e per l'istruzione e la formazione di quadri di Gruppi giovanili, Monitori S.D.;
j)        stimolare il dialogo ecumenico e interreligioso nel territorio.
 
TITOLO II - I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
 
Art. 3
I membri dell' Associazione possono essere: ordinari e aderenti.
 
Art. 4
Sono di diritto membri ordinari dell'Asso­ciazione le chiese battiste delle due regioni che hanno parte nell'UCEBI, che hanno co­stituito l'Associazione e quelli che, accettando il presente Statuto/Regolamento, vengono ac­colti come tali dall'Assemblea, su proposta del Comitato.
La qualità di membro ordinario si acquista, o si perde, per il fatto stesso che una Chiesa ac­quisti, o perda la qualità di membro dell'UCEBI.
 
Art. 5
Possono aderire all'Associazione Opere, Gruppi, Movimenti, Missioni, Chiese evan­geliche della zona, i quali tutti, pur non aven­do parte nell'UCEBI, si riconoscono nelle linee fondamentali della Confessione di Fede UCEBI e desiderano stabilire rapporti di collaborazione con l'Associazione. Sulla domanda di adesione provvede, dietro parere del Comitato, l'Assemblea dell'Asso­ciazione.
 
 
Doveri e diritti dei membri e cooperazione
 
Art. 6
a)      le Chiese Membro dell'Associazione (ordinario, aderente), sono tutte impegnate a collaborare, con spirito di solidarietà, al raggiungimento dei fini operativi approvati dall'Assemblea o dal Comitato;
b)    le chiese "membro ordinario" dell'Associazione, pur nel rispetto delle proprie autonomie locali di gestione interna di ciascuna comunità, intendono "condividere equamente", fra loro tutte, il ministerio pastorale, diaconale e di predicatori e predicatrici locali.
c)     la chiesa membro ordinario all'Assemblea esprime un/una delegat* fino al raggiungimento dei 25 membri. Oltre ai quali può esprimere un/una delelgat* ulteriore ogni 25 membri o frazioni di esse fino ad un massimo di tre. Ogni chiesa membro aderente ha diritto di eleggere all'Assemblea un delegato con voce consultiva. Gli iscritti nei registri dei membri ordinari dell'Associazione partecipano con diritto di parola ai lavori dell'Assemblea.
 
Art. 7
Le chiese che per oltre 2 anni si astengono dal partecipare alle attività comuni, o non adempiono al pagamento del contributo finanziario annuale dovuto, ovvero agiscono in modo da turbare la comunione o da ostacolare il raggiungimento dei fini comuni, possono essere escluse dall'Associazione se membri aderenti o sospese se membri ordinari.
L'esclusione o la sospensione dal voto è deliberata dall'Assemblea dell'Associazione a maggioranza degli aventi diritti al voto presenti ed assenti, su proposta del Comitato o di almeno un quinto delle chiese membro.
 

TITOLO III - IL GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE 

Organi di governo

Art. 8
Organi di governo dell'Associazione sono:
a)      L'Assemblea Generale;
b)     il Comitato di Coordinamento;
c)      il/la Presidente;
d)     i/le Revisor*
 
L'Assemblea Generale
 
Art. 9
L'Assemblea Generale è composta:
a)      dai/dalle delegat* per ciascuna chiesa membro secondo l'art. 6 comma c);
b)      dai/dalle componenti il Comitato;
c)       dai/dalle Pastor*, missionari/rie, evangelisti, operatori e operatrici diaconali aderenti all'Associazione;
d)      dai/dalle Pastor* o responsabili locali;
e)      da un/una delegat* del Circuito delle Chiese Valdesi e Metodiste, a condizioni di reciprocità.
All'Assemblea intervengono altresì, con voce consultiva: tutti i credenti delle chiese, Grup­pi, Opere, Movimenti, Missioni, i rappresen­tanti del  MFEB, FDEI, FGEI, presenti in zona.
Possono intervenire nei lavori dell'Assem­blea, con voce consultiva, uno/a o più rappre­sentanti del C.E. o di organismi operativi dell'UCEBI.
 
Art. 10
L'Assemblea dell'Associazione:
a)      Discute e approva la Relazione del Comi­tato sull'attività svolta;
b)      fissa le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e di cui all'art. 2 e im­partisce al Comitato le opportune direttive per l'attuazione;
c)       approva il rendiconto economico dell'As­sociazione e il bilancio preventivo di spe­sa;
d)      delibera dell'ingresso o della cessazione dei membri aderenti e la sospensione dal voto dei membri ordinari;
e)      elegge a scrutinio segreto il/la Presidente con 3/5 dei voti in prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva, e gli altri componenti del Comitato, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa;
f)       elegge a scrutinio segreto due revisori/e effettivi/e e uno/a supplente;
g)      istituisce, qualora lo ritenga necessario, delle Commissioni di lavoro per progetti dell'Associazione o delle Chiese membro;
h)      esamina ed approva le proposte e i suggerimenti da presentare all'UCEBI sugli ar­gomenti di maggiore rilevanza che inte­ressano le Chiese associate;
i)        istituisce eventuali Albi delle persone che operano negli ambiti di sua competenza;
j)        approva e modifica articoli al presente Statuto/Regolamento.
 
Convocazione Assemblea
 
Art. 11
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni due anni e in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato ne ravvisa l'opportunità o ne rice­va domanda da almeno un quinto delle Chiese associate. È convocata dal/dalla Presidente con av­viso contenente l'ordine dei lavori, da inviarsi almeno trenta giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione è inviato anche al C.E. dell'UCEBI per conoscenza.
 
 
Costituzione dell' Assemblea e deliberazioni
 
Art. 12
L'Assemblea è validamente costituita quando è presente:
a)      la maggioranza delle Chiese membro, an­corché rappresentate da un solo delegato;
b)      ci sia almeno un terzo delle persone di cui ai commi b), c), d), e) di cui all'art. 9.
Le deliberazioni sono prese col voto della maggioranza relativa dei votanti.
 
 
Seggio e svolgimento dei lavori
 
Art. 13
L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, a maggioranza relativa, il Seggio composto dal/dalla Presidente e un/una Segretari*.
Non possono far parte del Seggio dell'Assemblea i componenti del Comitato uscente.
I lavori si svolgono secondo l'ordine fissato nell'avviso di convocazione o modificato con il consenso della maggioranza.
Dei lavori dell'Assemblea viene redatto ver­bale a cura di un/una Segretari* designat* dall'Assemblea.
Allo svolgimento dell'Assemblea si applica­no, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento dell'UCEBI.
 
 
Il Comitato di Coordinamento
 
Art. 14
Il Comitato di Coordinamento è composto dal/dalla Presidente e quat­tro consiglier*, dei quali un* Pastore/a ove è possibile e, a condizione di reciprocità, dal/dalla rappresentante del Consiglio del XIV Circuito delle chiese valdesi e metodiste. I membri non Pastore devono essere membri, ciascuno, appartenenti a chiese diverse.
I componenti il Comitato di Coordinamento durano in carica da un'Assemblea all'altra e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.
Qualora nel corso del biennio vengano meno uno o più consiglieri, essi sono sostituiti da quello o da quelli che li seguono immediata­mente nell'ordine dei voti ricevuti.
Nella sua prima riunione il Comitato di Coordinamento elegge tra i Consiglieri un* cassier* e un/una segretari* verbalista.
 
 
Compiti del Comitato di Coordinamento
 
Art. 15
Il Comitato di Coordinamento è l'organo esecutivo dell' Asso­ciazione e in particolare:
a)      esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed attua i programmi operativi da questa ap­provati;
b)      promuove iniziative per la realizzazione dei fini dell'Associazione e prepara i pro­getti per il lavoro comune;
c)       sollecita e coordina i contatti tra le Chiese associate;
d)      cura i rapporti con l'UCEBI, formula le proposte e i suggerimenti da presentare al C.E. e ad organismi operativi dell'UCEBI e redige i pareri da questi richiesti;
e)      riceve e presenta all'Assemblea con il proprio parere, le domande di adesione;
f)       invita quando opportuno, alle proprie ri­unioni, i responsabili delle Commissioni istituite dall'Assemblea;
g)      stabilisce annualmente le quote di contri­buzione a carico di ciascuna Chiesa asso­ciata secondo le proprie possibilità contri­butive;
h)      promuove e coordina iniziative per la cura della diaspora e delle chiese senza Pastore/a;
i)       tiene gli albi che l'Assemblea istituisce;
j)       designa il delegato al/i Circuito/i delle chiese valdesi e metodiste, a condizione di reciprocità.
 
Art. 16
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il/la Presi­dente ne ravvisa l'opportunità e comunque ogni trimestre.
Perché il Comitato possa validamente delibe­rare è necessaria la presenza della maggio­ranza dei suoi componenti con diritto di voto. Le decisioni del Comitato sono prese a mag­gioranza assoluta.
 
Art. 17
Il/La Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dell'UCEBI, nei collegamenti tra le chiese e nei rapporti con terzi; convoca l'Assemblea; convoca il Comitato; cura i rap­porti con l'UCEBI; esegue le decisioni del Comitato; adotta i provvedimenti urgenti, sottoponendoli a ratifica del Comitato; auto­rizza i pagamenti; cura l'archivio.
Il Presidente è coadiuvato dal/dalla segretari* ver­balista nella cura della documentazione, della corrispondenza e dell'archivio; e dal/dalla cassier*: nella tenuta della contabilità, nella redazione del conto econo­mico e nelle operazione di cassa. In caso di temporaneo impedimento il/la Presidente è so­stituit* dal/dalla consiglier* elett* con il maggior numero di voti.
 
 
I Revisori
 
Art. 17 bis
a)  l'Assemblea Generale dell'ACEB/PB in sessione ordinaria, a scrutinio segreto e in un'unica votazione, elegge due revisor* effettivi e un* supplente;
b)  durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi;
d)  l'incarico di Revisor* è incompatibile con la funzione di qualsiasi incarico nel Comitato di Coordinamento  ACEB/PB;
e)  i Revisori hanno voce consultiva.
 
 
Compiti dei Revisori
 
Art. 17 ter
a) esaminano l'operato del Comitato di coordinamento, di tutte le attività e dei servizi propri dell'Associazione, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
b) presentano all'Assemblea Generale  dell'ACEB/PB  una relazione sull'andamento della gestione e sulla situazione finanziaria dell'ACEB/PB.
 

TITOLO IV - LE RISORSE FINANZIARIE
 
Finanze
 
Art. 17 quater
 L'Associazione si finanzia con i contributi delle chiese, secondo il principio di proporzionalità in base a quanto deciso dal Comitato di coordinamento e con eventuali offerte di coloro che intendono concorrere al sostegno delle attività dell'Associazione.
In caso di donazioni di beni immobili, gli stessi andranno intestati all'ente Patrimoniale dell'UCEBI. In ogni caso, i beni donati all'Associazione saranno amministrati conformemente alla volontà dei donatori o donatrici.
 
 
 
TITOLO V - I RAPPORTI ESTERNI DELL'ASSOCIAZIONE
 
Collaborazione BMV
 
Art. 18
L'Associazione stabilisce un rapporto di col­laborazione territoriale con il Circuito delle chiese valdesi e metodiste e si attiene, per quanto la riguarda, alle deliberazioni dell'Assemblea-Sinodo del 1990.
Collabora nelle iniziative che sono state concordate in comune.
 
 
Rapporti con altre chiese ed Enti diversi
 
Art. 18 bis
L'Associazione intrattiene rapporti di fraternità e di comunione con le altre chiese evangeliche presenti nel territorio. Con deliberazione assembleare, oppure a cura del Comitato, collabora con le iniziative promosse da chiese evangeliche, ovvero da associazioni o enti presenti nel territorio che richiedono la presenza e il contributo degli evangelici.
L'Associazione partecipa agli incontri di carattere ecumenico e li organizza, tenendo presenti le sensibilità locali. Su questo decide il Comitato, su mandato dell'Assemblea.
 
 
 
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
Recessione
 
Art. 19
L'appartenenza alI'Associazione può cessare:
a)      per iniziativa di un suo membro: i membri deII'Associazione che intendono recedere dovranno notificare per iscritto tale deci­sione, motivandola, all'Assemblea tramite il Comitato;
b)     per iniziativa dell'Associazione, tramite il Comitato, quando un membro aderente non si attiene ai principi di fede e ai fini dell'Associazione. Tale decisione deve es­sere approvata dall'Assemblea con almeno 2/3 dei voti.
 
 
Modifiche
 
Art. 20
Le proposte di modifica al presente Statu­to/Regolamento, dovranno essere presentate all'Assemblea, tramite il Comitato, da almeno tre Chiese membro ovvero dallo stesso Comitato e con l'appoggio di una Chiesa mem­bro.
Per l'approvazione della modifica è necessa­rio il voto favorevole di almeno 2/3 dell'Assemblea validamente costituita.
 
Art. 21
Il presente Statuto/Regolamento, ha validità e operatività dall'Assemblea del  24/09/2022; sostituisce il precedente Statu­to/Regolamento dell'Associazione.
Nel caso in cui si presentino casi regolativi non previsti dal presente Statuto, si fa riferimento ai paralleli del Regolamento dell'UCEBI o agli usi previsti nelle chiese battiste.
Il presente Statuto, composto di n. 21 articoli, è stato approvato nell'Assemblea dell'Associazione del 24/09/2022.
Il presente Statuto entra in vigore al momento della chiusura dell'Assemblea che ne ha approvato le modifiche e annulla il precedente Regolamento in uso.
 
Validità operativa dall'Assemblea 24/09/2022
Gravina in Puglia (Ba)

 
 
 
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