REGOLAMENTO ACEBPB - Aceb_PugliaBasilicata

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2006-2023  ANNO XVII - 26  Marzo 2023
"Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo" (Galati 6:2)
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Chi siamo
 


REGOLAMENTO ACEBPB
ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE - PUGLIA/BASILICATA


Costituzione
Art. 1
Le Chiese Evangeliche Battiste di Puglia e Basilicata, nell'intento di stimolare e rafforzare la comunione fraterna e l'aiuto reciproco e di potenziare l'opera di evangelizzazione nella zona, costituiscono l'Associazione de¬nominata A.C.E.B./pb (Associazione Chiese Evangeliche di Puglia e Basilicata), con sede presso la residenza del Presidente in carica del Comitato. L'Associazione si propone di operare in stretto collegamento con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (U.C.E.B.I.) e si riconosce come un'associazione di zona, prevista dall'art. 12 letto B) del Patto costitutivo dell'Unione.


Fini
Art. 2
Oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, l'Associazione persegue i fini seguenti:
a) assistere le chiese associate nell'opera di testimonianza evangelica, di diffusione della cultura battista, di solidarietà umana e coor¬dinare le loro attività; 
b) organizzare nella zona incontri, convegni e attività comuni e creare, se del caso, organismi aventi lo scopo di evangelizzazione, istruzione e solidarietà umana; 
c) favorire e coordinare la cura della diaspora; 
d) rappresentare presso l'U.C.E.B.I. le istanze comuni a tutte le Chiese battiste della zona; esprimere le loro esigenze sul piano organizzativo e amministrativo; presentare all'U.C.E.B.I. pareri, proposte e suggerimenti su argomenti di interesse comune; dare esecuzione alle decisioni assunte di concerto con il C.E. dell'Unione; 
e) progettare "Piani di evangelizzazione" con apporto di missionari, evangelisti, cooptati ed assegnati dall'U.C.E.B.I. in zona secondo le procedure dell'art. 33 b) del R.U. 
f) collaborare, là dove è possibile, con altri Organismi ecclesiastici esistenti in zona, Chiese, Opere, Movimenti o Missioni italiane od estere; 
g) curare scambi di predicazione e attività dei ministeri locali nelle chiese e nei gruppi e coordinare il lavoro di cura pastorale (predicazione pastorale, studi biblici, visite, ecc.) nelle sedi pastorali vacanti; 
h) sostenere iniziative culturali, sociali e di solidarietà fraterna, promosse anche da singole chiese; 
i) promuovere seminari di studi eventualmente di concerto con il D.T. dell'U.C.E.B.I. e/o con Organismi federativi, per predicatori e Visitatori locali e per l'istruzione e la formazione di quadri di Gruppi giovanili, Monitori S.D. 


Membri
Art. 3
I membri dell' Associazione possono essere: ordinari ed aderenti. 

Art. 4
Sono di diritto membri ordinari dell'Asso¬ciazione le Chiese battiste delle due regioni che hanno parte nell'U.C.E.B.I., che hanno costituito l'Associazione e quelli che, accettando il presente Statuto/Regolamento, vengono accolti come tali dall'Assemblea, su proposta del Comitato. 
La qualità di membro ordinario si acquista, o si perde, per il fatto stesso che una Chiesa acquisti, o perda la qualità di membro dell'U.C.E.B.I.

Art. 5
Possono aderire all'Associazione Opere, Gruppi, Movimenti, Missioni, Chiese evan¬geliche della zona, i quali tutti, pur non avendo parte nell'U.C.E.B.I., si riconoscono nelle dottrine fondamentali e nelle prassi battiste. Sulla domanda di adesione provvede, dietro parere del Comitato, l'Assemblea dell' Associazione.


Doveri dei membri e cooperazione
Art. 6
a) le Chiese Membro dell'Associazione, sia ordinario che aderente, sono tutte impegnate a collaborare, con spirito di solidarietà, al raggiungimento dei fini operativi approvati dall' Assemblea o dal Comitato;
b) le chiese “membro ordinario” dell' Associazione, pur nel rispetto delle proprie autonomie locali di gestione interna di ciascuna comunità, intendono "condividere equamente", fra loro tutte, il ministerio pastorale, diaconale e di predicatori locali.

Art. 7
Le chiese che per oltre 2 anni si astengono dal partecipare alle attività comuni, o non adempiano al pagamento del contributo finanziario annuale dovuto, ovvero agiscono in modo da turbare la comunione o da ostacolare il raggiungimento dei fini comuni, possono essere escluse dall'Associazione se membri aderenti o sospese se membri ordinari. 
L'esclusione o la sospensione dal voto è deliberata dall'Assemblea dell'Associazione a maggioranza degli aventi diritti al voto presenti ed assenti, su proposta del Comitato o di almeno un quinto delle Chiese membro.


Organi di governo
Art. 8
Organi di governo dell' Associazione sono:
a) L'Assemblea Generale;
b) il Comitato;
c) il Presidente.


L'Assemblea Generale
Art. 9
L'Assemblea Generale è composta: 
a) da 3 delegati per ciascuna chiesa membro ordinario o aderente;
b) dai componenti il Comitato;
c) dai Pastori, missionari, evangelisti, operatori diaconali aderenti alI'Associazione;
d) dai pastori o responsabili locali;
e) da un delegato al Circuito delle Chiese valdesi e metodiste, a condizioni di reciprocità; 
All'Assemblea intervengono altresì, con voce consultiva: tutti i credenti delle chiese, Gruppi, Opere, Movimenti, Missioni, i rappresen¬tanti del  M.F.E.B., della F.C.E./P.L., F.D.E.I., F.G.E.I., presenti in zona. 
Possono intervenire nei lavori dell'Assemblea, con voce consultiva, uno o più rappresentanti del C.E. o di organismi operativi dell'U.C.E.B.I.

Art. 10
L'Assemblea dell'Associazione:
a) Discute e approva la Relazione del Comitato sulI’attività svolta;
b) fissa le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e di cui all'art. 2 e im¬partisce al Comitato le opportune direttive per l'attuazione;
c) approva il rendiconto economico dell'Associazione, e il bilancio preventivo di spesa;
d) delibera dell'ingresso o della cessazione dei membri aderenti e la sospensione dal voto dei membri ordinari;
e) elegge a scrutinio segreto il Presidente con 3/5 dei voti in prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva, e gli altri componenti del Comitato, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa;
f) istituisce, qualora lo ritenga necessario, delle Commissioni di lavoro per progetti dell'Associazione o delle Chiese membro;
g) esamina ed approva le proposte e i suggerimenti da presentare all'U.C.E.B.I. sugli ar¬gomenti di maggiore rilevanza che interessano le Chiese associate;
h) istituisce eventuali Albi delle persone che operano negli ambiti di sua competenza;
i) approva e modifica articoli al presente Statuto/Regolamento.


Convocazione Assemblea
Art. 11
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni due anni e in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato ne ravvisa l'opportunità o ne riceva domanda da almeno un quinto delle Chiese associate. È convocata dal Presidente con av¬viso contenente l'ordine dei lavori, da inviarsi almeno trenta giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione è inviato anche al C.E. dell'U.C.E.B.I. per conoscenza.


Costituzione dell' Assemblea e deliberazioni
Art. 12
L'Assemblea è validamente costituita quando è presente:
a) la maggioranza delle Chiese membro, ancorché rappresentate da un solo delegato;
b) ci sia almeno un terzo delle persone di cui ai commi b), c), d), e) di cui all'art. 9.
Le deliberazioni sono prese col voto della maggioranza relativa dei votanti.


Seggio e svolgimento dei lavori
Art. 13
L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, a maggioranza relativa, il Seggio composto dal Presidente e un Segretario. 
Non possono far parte del Seggio dell'Assemblea i componenti del Comitato uscente. 
I lavori si svolgono secondo l'ordine fissato nell'avviso di convocazione o modificato con il consenso della maggioranza. 
Dei lavori dell'Assemblea viene redatto ver¬bale a cura di un Segretario designato dall'Assemblea. 
Allo svolgimento dell'Assemblea si applica¬no, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento dell'U.C.E.B.I. 


Il Comitato
Art. 14
Comitato è composto dal Presidente e quattro consiglieri dei quali non più di due Pastori.
I membri non Pastore devono essere membri, ciascuno, appartenenti a chiese diverse.
I componenti il Comitato durano in carica da un'Assemblea all'altra e sono rieleggibili per non più di tre
volte consecutive. 
Qualora nel corso del biennio vengano meno uno o più consiglieri, essi sono sostituiti da quello o da quelli che li seguono immediata¬mente nell'ordine dei voti ricevuti. 
Nella sua prima riunione il Comitato elegge tra i Consiglieri un cassiere e un segretario verbalista.


Compiti del Comitato
Art.15
Il Comitato è l'organo esecutivo dell' Associazione e in particolare:
a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed attua i programmi operativi da questa approvati;
b) promuove iniziative per la realizzazione dei fini dell'Associazione e prepara i progetti per il lavoro comune;
c) sollecita e coordina i contatti tra le Chiese associate;
d) cura i rapporti con l'U.C.E.B.I., formula le proposte e i suggerimenti da presentare al C.E. e ad organismi operativi dell'UCEBI e redige i pareri da questi richiesti;
e) riceve e presenta all'Assemblea con il proprio parere, le domande di adesione;
f) invita quando opportuno, alle proprie riunioni, i responsabili delle Commissioni istituite dall'Assemblea;
g) stabilisce annualmente le quote di contribuzione a carico di ciascuna Chiesa associata secondo le proprie possibilità contributive;
h) promuove e coordina iniziative per la cura della diaspora e delle chiese senza Pastore;
i) tiene gli albi che l'Assemblea istituisce.

Art. 16
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisa l'opportunità e comunque ogni trimestre. 
Perché il Comitato possa validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 17
Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dell'.U.C.E.B.I., nei collegamenti tra le chiese e nei rapporti con terzi; convoca l'Assemblea; convoca il Comitato; cura i rapporti con l'U.C.E.B.I.; esegue le decisioni del Comitato; adotta i provvedimenti urgenti, sottoponendoli a ratifica del Comitato; autorizza i pagamenti; cura l'archivio. 
Il Presidente è coadiuvato dal segretario verbalista e dal cassiere: dal primo nella cura della documentazione, della corrispondenza e dell'archivio; dal secondo nella tenuta della contabilità, nella redazione del conto economico e nelle operazione di cassa. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere eletto con il maggior numero di voti.


Collaborazione BMV
Art. 18
L'Associazione stabilisce un rapporto di collaborazione territoriale con il Circuito delle Chiese valdesi e metodiste e si attiene, per quanto la riguarda, alle deliberazioni dell'Assemblea-Sinodo del 1990.


Recessione
Art. 19
L'appartenenza alI'Associazione può cessare:
a) per iniziativa di un suo membro: i membri deII'Associazione che intendono recedere dovranno notificare per iscritto tale decisione, motivandola, all'Assemblea tramite il Comitato;
b) per iniziativa dell'Associazione, tramite il Comitato, quando un membro aderente non si attiene ai principi di fede e ai fini dell'Associazione. Tale decisione deve essere approvata dall'Assemblea con almeno 2/3 dei voti.

Modifiche
Art. 20
Le proposte di modifica al presente Statuto/Regolamento, dovranno essere presentate all'Assemblea, tramite il Comitato, da almeno tre Chiese membro ovvero dallo stesso Comitato e con l'appoggio di una Chiesa membro. 
Per l'approvazione della modifica è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dell'Assemblea validamente costituita.

Art. 21
Il presente Statuto/Regolamento, ha validità e operatività dall'Assemblea Straordinaria del 2 maggio 1998; sostituisce il precedente Statoto/Regolamento dell' Associazione. 


 
 
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